Dal 1 Luglio 2017 scattano i nuovi obblighi per i certificatori F GAS
Dal 1° gennaio 2015 in tutti gli Stati membri è stato applicato il Regolamento (UE) n. 517 del 2014 in materia di gas fluorurati a effetto serra, che abrogava il Regolamento (CE) n. 842 del 2006. Non è passato molto tempo prima di ulteriori specifiche: abrogazioni ed integrazioni che entreranno in vigore nel 2017.
Nello specifico sono stati pubblicati nuovi regolamenti alla fine dell’anno 2015 per lo svolgimento di attività su apparecchiature contenenti gas fluorurati, con nuovi obblighi che scattano dal 1 Luglio 2017.
Di seguito sintetizziamo le normative emesse:
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 del 17 Novembre 2015 : Riconoscimento reciproco delle persone fisiche addette all’installazione assistenza e manutenzione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati;
In particolare devono ottenere la certificazione le persone addette all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione, alla riparazione, alla disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi. In precedenza il regolamento era applicabile unicamente al personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
Il regolamento 2066 non coinvolge le imprese.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 del 17 Novembre 2015: criteri per il riconoscimento degli installatori, manutentori per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, pompe di calore fisse con gas fluorurati; Estende l’ambito di applicazione del precedente regolamento 303 (che viene abrogato ed il cui contenuto viene integramente ripreso nel nuovo regolamento). In particolare, oltre a quanto previsto in precedenza, devono ottenere la certificazione:
- le persone che svolgono attività di smantellamento;
- le persone che svolgono le attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- le imprese che svolgono, per terzi, attività di smantellamento in relazione a apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra. L’obbligo di certificazione non è esteso alle imprese che operano su celle frigorifero e i rimorchi.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 del 17 Novembre 2015: etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature che contengono gas fluorurati; È opportuno ricordare che il Regolamento 517/2014 stabilisce che i certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
I regolamenti citati vanno ad integrare e sostituire i regolamenti precedenti, con obblighi che partono dal Luglio 2017. I programmi di certificazione e formazione non sono ancora stati adeguati.
Invitiamo gli interessati a consultare il portale F GAS per le ulteriori specifiche.
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